Statuto

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE (CO.IN.FO.)

STATUTO SOCIALE

Articolo 1
Finalità del Consorzio

  1. E’ istituito il Consorzio Interuniversitario sulla Formazione con sede legale presso l’Università degli Studi di Torino.
  2. Il CO.IN.FO. progetta, promuove e realizza attività di formazione, apprendimento permanente e ricerca per le Università, per la comunità internazionale, per l’istituzione U.E. e per altri organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali. Al riguardo assume tutte le necessarie iniziative di carattere culturale e professionale.
  3. Le attività e le ricerche di cui al precedente comma sono da considerarsi servizi di interesse generale e svolti come autoproduzione di servizi strumentali ai consorziati nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale.
  4. Il CO.IN.FO. assicura il rispetto delle soglie previste dall’ordinamento vigente in materia di fatturato proveniente da attività e servizi resi in favore dei consorziati e che la produzione ulteriore rispetto ai limiti previsti dalla legge ha carattere marginale (inferiore al 20% del fatturato) ed è finalizzata a conseguire economie di scala, innovazione dei processi e servizi e/o recupero di efficienza sul complesso dell’attività principale.

 

Articolo 1.bis
Modello organizzativo e controllo analogo

  1.  Nell’interesse degli Enti Consorziati e in esecuzione o comunque in conformità alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti da tali Enti, il CO.IN.FO. rappresenta lo strumento organizzativo comune per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 1, in conformità al modello in house providing stabilito dall’ordinamento interno e dall’Unione Europea.
  2. Le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sono disciplinate mediante il sistema di indirizzo e controllo attuato attraverso gli organi statutari.

 

Articolo 2
Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio: l’Assemblea, il Comitato Tecnico-Scientifico, il Presidente, la Giunta, il Collegio dei Revisori, il Direttore.

 

Articolo 3
L’Assemblea del Consorzio

  1. L’Assemblea del Consorzio è composta dal Presidente, dal Direttore del Consorzio e da tre rappresentanti di ciascuna Università aderente e precisamente: il Rettore (o suo delegato), il Direttore Generale (o suo delegato), il Responsabile preposto alla formazione, e da due rappresentanti della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
    1.1 I past-president sono componenti “di diritto” dell’Assemblea, sempre che non rappresentino Università o altro Ente di natura privata.
  2. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno e svolge le seguenti funzioni:
    2.1 Elegge ogni triennio il Presidente del Consorzio, i quattro componenti della Giunta, i due componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, il Presidente ed i due componenti del Collegio dei Revisori;
    2.2 Svolge, coerentemente al modello dell’in house providing, il “controllo analogo congiunto” del Consorzio. In particolare:
    a) controllo ex ante
    a.1) stabilisce, con cadenza annuale, gli obiettivi strategici che il Consorzio deve raggiungere, identificando indicatori qualitativi e quantitativi ai fini della corrispondente misurazione;
    a.2) approva, in via preventiva, ogni documento di programmazione del Consorzio, compreso il Piano annuale delle attività formative, le deliberazioni di amministrazione straordinarie e, comunque, gli atti fondamentali della gestione quali, ove presenti, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, nonché gli acquisti e le alienazioni patrimoniali;
    b) controllo in itinere
    b.1) richiede ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque, riceve almeno semestralmente, una relazione, redatta dal Direttore, di concerto con la Giunta, in merito alla gestione amministrativa-contabile del Consorzio;
    b.2) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, impartendo vincolanti azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
    b.3) fornisce indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria del Consorzio;
    b.4) può svolgere, in ogni momento, controlli ispettivi in merito all’attività del Consorzio;
    b.5) ove lo ritenga necessario, modifica gli schemi-tipo dei contratti con l’utenza che disciplinano le forme di erogazione delle attività formative del Consorzio;
    c) controllo ex post
    c.1) in fase di approvazione del rendiconto consuntivo, analizza i risultati raggiunti dal Consorzio a fronte degli obiettivi indicati;
    c.2.) in fase di approvazione del rendiconto consuntivo, e all’esito dell’analisi di cui alla precedente lett. c.1.), formula gli indirizzi in merito agli obiettivi per la programmazione successiva.
    2.3 Approva il bilancio preventivo annuale delle attività del Consorzio ed il relativo rendiconto consuntivo previamente adottato dalla Giunta;
    2.4 Stabilisce l’ammontare delle quote di adesione annuali a carico delle Istituzioni universitarie aderenti;
    2.5 Delibera a maggioranza dei tre quarti sulle modifiche statutarie e sull’eventuale esclusione dei soci;
    2.6 Delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Consorzio;
    2.7 Esprime un parere vincolante in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato dal Consorzio in funzione del perseguimento dell’oggetto sociale;
    2.8 Assume ogni ulteriore decisione relativa alla gestione ordinaria e/o straordinaria del Consorzio ritenuta necessaria ai fini del raggiungimento alle finalità sottostanti al modello dell’in house providing.

 

Articolo 4
Il Comitato Tecnico-Scientifico

  1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da: il Presidente del Consorzio (che lo presiede), un rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, un rappresentante della Conferenza Permanente dei Rettori delle Università italiane, un rappresentante del Convegno Permanente dei Dirigenti amministrativi delle Università italiane, un rappresentante della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, due rappresentanti dell’Assemblea, il Direttore.
  2. Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce almeno due volte l’anno ed esprime il proprio parere sulle attività del Consorzio.

 

Articolo 5
Il Presidente del Consorzio

Il Presidente rappresenta il Consorzio; coordina e sovrintende l’attività del medesimo.
Al termine del mandato, il Presidente uscente assume la qualifica di “past-president”. L’Assemblea può conferire ad un solo past-president la qualifica di Presidente Onorario.

 

Articolo 6
La Giunta

  1. La Giunta è composta dal Presidente e da quattro componenti eletti dall’Assemblea. Ai lavori può essere invitato il Presidente Onorario.
  2. Predispone e cura la realizzazione dei programmi e coadiuva il Presidente nella gestione del Consorzio.
  3. La Giunta si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti.
  4. Delibera sulle forme di nuovi indirizzi di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

 

Articolo 7
Il Collegio dei Revisori

  1. Il Collegio dei Revisori è formato dal Presidente e da due componenti eletti dall’Assemblea.
  2. Esercita funzioni di controllo sulla gestione finanziaria del Consorzio.

 

Articolo 8
Il Direttore del Consorzio

  1. Il Direttore è nominato dall’Assemblea su proposta del Presidente del Consorzio, tra soggetti in possesso di comprovata, specifica e pluriennale esperienza nel settore della formazione, con particolare riferimento alla formazione del personale universitario.
  2. Il Direttore collabora con il Presidente. Dirige le attività tecnico-amministrative ed il personale che a qualunque titolo presta servizio presso il Consorzio per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi collegiali.
    Funge da Segretario degli organi consortili.

 

Articolo 9
Finanziamenti

Il Consorzio opera senza fini di lucro mediante i corrispettivi delle proprie attività istituzionali e finanziamenti pubblici.
Il Consorzio, coerentemente al modello dell’in house providing, non opera attraverso finanziamenti privati.

 

Articolo 10
Fondo Consortile

Il fondo consortile è costituito da contributi delle Università consorziate, da beni acquistati con questi contributi, dal patrimonio che potrà costituirsi in ragione dell’attività del Consorzio, nonché dai beni pervenuti al Consorzio a qualsiasi titolo. In ogni caso, coerentemente al modello dell’in house providing, il fondo consortile non può essere costituto da contributi, sovvenzioni, sussidi, beni ovvero ogni altra forma di vantaggio economico di natura privata.

 

Articolo 11
Rapporti con altri Enti

Per il raggiungimento delle proprie finalità il Consorzio può stipulare convenzioni con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Il Consorzio può inoltre stipulare convenzioni con altri Enti pubblici e privati.

 

Articolo 12
Costituzione del Consorzio ed ammissione di altre Università

  1. Il Consorzio si intende operante al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo da parte delle Università proponenti.
  2. Successivamente possono entrare a far parte del Consorzio altre Università dietro formale richiesta all’Assemblea che ne fisserà le modalità.

 

Articolo 13
Recesso

  1. Le Università possono recedere dal Consorzio a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di comunicazione.
  2. La comunicazione dovrà essere inviata al Presidente del Consorzio a mezzo lettera raccomandata improrogabilmente entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

Articolo 14
Scioglimento

Il Consorzio verrà sciolto di diritto qualora le Università aderenti si riducano ad un numero inferiore a tre.

 

Articolo 15
Modifiche di statuto

  1. Le modifiche allo Statuto del Consorzio sono adottate dall’Assemblea con votazione a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto, calcolati in difetto.
  2. Le modifiche allo Statuto vengono presentate all’Assemblea dalla Giunta, ovvero con relazione scritta e motivata da almeno un terzo dei componenti l’Assemblea.

 

Articolo 16
Norme di rinvio

Per quanto non disposto dal presente Statuto, si rinvia al Regolamento Interno e, in mancanza, alle disposizioni del Codice Civile (artt. 2595 e seguenti).