Regolamento Interno

Regolamento interno

Articolo 1
SEDE

  1. In conformità all’art.1 comma 1 dello Statuto costitutivo la sede legale ed amministrativa del Consorzio Interuniversitario sulla Formazione-CO.IN.FO.-(d’ora innanzi abbreviato in Consorzio) è presso l’Università degli Studi di Torino.

 

Articolo 2
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

  1. Le attività promosse e sviluppate dal Consorzio sono quelle enunciate in forma generale nell’art.1 commi 2 e 3 dello Statuto costitutivo.
  2. Le attività del Consorzio riguardano: l’area attività culturali, l’area attività professionali e l’area relazioni internazionali.
  3. L’area attività culturali cura la promozione e lo sviluppo di attività di studio e di ricerca sulla formazione in ordine a modelli, teorie, esperienze, ecc.…, volti ad accrescere la professionalità degli operatori pubblici. Cura la divulgazione dei risultati ottenuti. Cura la promozione di incontri e Convegni sulla Formazione, realizzando scambi e collaborazioni con qualificati Enti italiani e non operanti nel settore.
  4. L’area attività professionale cura la promozione e la realizzazione di iniziative formative, anche avvalendosi di collaborazioni esterne, ove necessario.
  5. L’area relazioni internazionali promuove e sviluppa i rapporti con le Istituzioni universitarie di altri Paesi, anche partecipando ad interventi e progetti finalizzati, e realizzando una rete stabile di collaborazioni, informazioni e scambi sulla formazione e sulle iniziative ad essa correlate.

 

Articolo 3
PERSONALE

Il Consorzio può avvalersi della collaborazione di personale universitario messo a disposizione, anche a tempo parziale, dalle Istituzioni universitarie italiane (d’ora innanzi abbreviate in Università) consorziate.

 

Articolo 4
GESTIONE FINANZIARIA

  1. La gestione finanziaria sarà rilevata nei suoi flussi attraverso un bilancio preventivo ed un rendiconto consuntivo.
  2. Le variazioni di stanziamento dei fondi sul bilancio sono approvate dalla Giunta. Nei casi d’urgenza sono assunte dal Presidente su proposta del Direttore, con successiva ratifica dell’Assemblea.

 

Articolo 5
FINANZIAMENTI

  1. Il Consorzio dispone di una dotazione annua proveniente dalle quote delle Università aderenti.
  2. Il Consorzio può ricevere fondi provenienti da enti pubblici, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto costitutivo, previa autorizzazione dell’Assemblea e nel rispetto della normativa vigente.
  3. Gli Enti Pubblici che contribuiscono alle attività del Consorzio, ai sensi del precedente comma, assumono la denominazione di “soci sostenitori” per l’anno a cui il contributo si riferisce, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea.
  4. I “soci sostenitori” sono ammessi a partecipare alle sedute dell’Assemblea. Non hanno diritto di voto.
  5. Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di appositi accordi con Amministrazioni pubbliche, e con altri Enti o Istituzioni pubbliche.
  6. Il Consorzio non può ricevere donazioni, lasciti, legati e liberalità di natura privata.

 

Articolo 6
BENI

  1. Il Consorzio dispone di propri beni iscritti in apposito inventario.
  2. In caso di scioglimento l’Assemblea propone al Consiglio di Amministrazione dell’Università sede del Consorzio la destinazione dei beni del Consorzio.

 

Articolo 7
DURATA E RECESSO DEGLI ORGANI

  1. I componenti degli Organi del Consorzio durano in carica tre anni e sono rieleggibili, conformemente al disposto di cui all’art.3 comma 2 dello Statuto costitutivo.
  2. Eventuali anticipate rinunce dei membri eletti all’interno degli Organi debbono essere notificate per iscritto al Presidente del Consorzio, e ratificate nella prima seduta utile dell’Assemblea.

 

Articolo 8
L’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio in via ordinaria almeno due volte l’anno, ed in via straordinaria quando occorra, ovvero su richiesta della Giunta, ed in tutti i casi in cui sia richiesto per iscritto da almeno un terzo dei componenti l’Assemblea.
  2. In assenza del Presidente del Consorzio, l’Assemblea viene presieduta da altro componente, designato all’inizio della seduta.
  3. Le riunioni dell’Assemblea si svolgono di norma presso l’Università ove ha sede il Consorzio.
  4. Le convocazioni alle riunioni dell’Assemblea sono comunicate dal Presidente del Consorzio, con indicazione dell’ordine del giorno, ed inoltrate ai componenti almeno venti giorni prima la data fissata per la riunione, salvo i casi d’urgenza.
  5. Di ogni riunione dell’Assemblea deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, ed inviato a tutti i componenti.
  6. Gli Atti dell’Assemblea sono pubblici.
  7. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; nel computo non sono considerati gli assenti giustificati. E’ ammessa la delega per iscritto ad altro componente dell’Assemblea. Tale delega deve pervenire alla Segreteria del Consorzio, anche per via telematica, almeno due giorni prima della data di convocazione della riunione.
  8. Le funzioni di segretario dell’Assemblea sono svolte dal Direttore del Consorzio, ed in sua assenza da un componente dell’Assemblea designato dal Presidente all’inizio di ogni seduta.
  9. Il Segretario potrà avvalersi della presenza alle riunioni di un collaboratore di sua fiducia per le operazioni di verbalizzazione.
  10. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti salvo i casi espressamente previsti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell’Assemblea.
  11. Il Presidente del Consorzio è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno quattro componenti dell’Assemblea.

 

Articolo 9
IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

  1. L’Assemblea elegge tra i suoi componenti i due rappresentanti nel Comitato tecnico-scientifico.
  2. Il Presidente del Consorzio inoltra ogni triennio formale richiesta alla Conferenza permanente dei Rettori delle Università italiane, al Convegno permanente dei Dirigenti amministrativi delle Università italiane, al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, affinché provvedano a comunicare il nominativo dei rispettivi rappresentanti nel Comitato tecnico-scientifico.
  3. Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico si svolgono di norma presso la sede del Consorzio, almeno due volte l’anno.
  4. Le convocazioni alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico avvengono su iniziativa del Presidente del Consorzio o su richiesta motivata di almeno tre componenti del Comitato, e sono inoltrate per iscritto a tutti i componenti, con l’indicazione dell’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima la data fissata per la riunione, salvo i casi d’urgenza.
  5. Di ogni riunione del Comitato tecnico-scientifico deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente (o da chi presiede la seduta) e dal Segretario.
  6. Le funzioni di Segretario del Comitato tecnico-scientifico sono svolte dal Direttore, ed in sua assenza da un altro componente designato dal Presidente prima di ogni seduta.
  7. Il Segretario potrà avvalersi della presenza alle riunioni di un collaboratore di sua fiducia per le operazioni di verbalizzazione.

 

Articolo 10
IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente è eletto tra i componenti dell’Assemblea con voto a scrutinio segreto, a maggioranza dei presenti.
  2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, la Giunta, ed il Comitato tecnico-scientifico. In caso di sua assenza o di impedimento le predette funzioni sono esercitate dal decano dei componenti la Giunta.
  3. Predispone congiuntamente con il Direttore gli atti necessari alla realizzazione dei programmi stabiliti dall’Assemblea.
  4. Verifica che l’organizzazione complessiva del Consorzio sia conforme ai criteri ed alle direttive stabilite dall’Assemblea.
  5. Dispone che i fondi assegnati al Consorzio vengano utilizzati in conformità ai criteri d’impiego stabiliti dall’Assemblea.

 

Articolo 11
LA GIUNTA

  1. L’Assemblea nomina al suo interno i quattro componenti la Giunta.
  2. Le riunioni della Giunta si svolgono di norma presso l’Università ove ha sede il Consorzio.
  3. Le convocazioni alle riunioni della Giunta debbono essere notificate per iscritto dal Presidente del Consorzio, con l’indicazione dell’ordine del giorno, e comunicate ai componenti almeno quindici giorni prima la data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.
  4. Di ogni riunione della Giunta deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente (o da chi presiede la seduta) e dal Segretario.
  5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati.
  6. Le funzioni di Segretario della Giunta sono svolte dal Direttore, ed in sua assenza da altro membro designato dal Presidente all’inizio della seduta.
  7. Il Segretario potrà avvalersi della presenza alle riunioni di un collaboratore di sua fiducia per le operazioni di verbalizzazione.
  8. Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

 

Articolo 12
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. L’Assemblea del Consorzio designa tra i suoi membri i due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
  2. L’Assemblea del Consorzio elegge il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
  3. L’Assemblea determina l’eventuale ammontare del compenso annuo spettante ai Revisori.
  4. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, il conto consuntivo ed i relativi allegati, redigendo apposite relazioni contenenti l’attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili.

 


Articolo 13
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

  1. Il Direttore del Consorzio è nominato con le modalità di cui all’art.8 comma 1 dello Statuto costitutivo.
  2. Le funzioni del Direttore sono quelle stabilite dall’art.8 comma 2 dello Statuto costitutivo. In particolare egli provvede alla esecuzione degli atti predisposti dall’Assemblea, dalla Giunta e dal Comitato tecnico-scientifico, cura lo svolgimento di tutte le attività del Consorzio; organizza il lavoro del personale e ne dirige l’attività.
  3. Nell’esercizio delle sue attività il Direttore provvede altresì ad attivare e coordinare, con il personale a disposizione, una segreteria per la gestione amministrativo-contabile del Consorzio.
    3.bis Su proposta motivata del Direttore la Giunta può nominare un vice-direttore.
  4. Il Direttore è responsabile dell’ordinazione e del pagamento delle spese, nonché della conservazione e gestione dei beni del Consorzio, ed è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tale scopo ovvero a segnalarne tempestivamente le necessità, dandone comunicazione alla Giunta.

 

Articolo 14
QUOTE DI ADESIONE DEI SOCI

  1. L’ammontare della quota annua di adesione al Consorzio delle Università aderenti è determinata dall’Assemblea entro il mese di giugno dell’anno precedente a quello di riferimento, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti.
  2. L’ammontare della prima quota annua di adesione al Consorzio (composta dalla quota di ingresso e dalla quota annua) per le altre Università è determinata dall’Assemblea entro il mese di giugno di ciascun anno.
  3. Le quote di adesione dei soci debbono essere versate al Consorzio entro i due mesi successivi dall’inizio di ogni esercizio finanziario.

 

Articolo 15
AMMISSIONE DI ALTRE UNIVERSITA’

  1. Possono aderire al Consorzio esclusivamente le Università pubbliche.
  2. L’adesione al Consorzio di altre Università pubbliche avviene ogni inizio d’anno con delibera dei rispettivi Organi competenti, previa accettazione dell’Assemblea del Consorzio votata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, calcolati in difetto.
  3. L’adesione dei nuovi soci, se approvata, per essi comporta:
    – il versamento annuale al Consorzio della prima quota associativa (composta dalla quota di ingresso e dalla quota annua) stabilita dall’Assemblea;
    – la nomina dei tre rappresentanti nell’Assemblea in conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 comma 1 dello Statuto;
    – il concorso diretto alla realizzazione delle finalità del Consorzio anche attraverso la disponibilità delle strutture tecnico-amministrative e/o residenziali deputate alla formazione già attive all’atto della richiesta di ammissione.

 

Articolo 16
COLLABORAZIONI

  1. Il Consorzio può partecipare a collaborazioni con Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, anche attraverso la stipula di apposite Convenzioni.
  2. Le Convenzioni sono stipulate dal Presidente del Consorzio.


Articolo 17
MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO

  1. Le modifiche al Regolamento vengono presentate all’Assemblea dalla Giunta, ovvero con relazione scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti l’Assemblea.
  2. Le modifiche al presente Regolamento interno sono adottate dall’Assemblea del Consorzio con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.


Articolo 18
ESCLUSIONE DEI SOCI

L’Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti l’esclusione delle Università aderenti nei seguenti casi:
– morosità di due anni nel versamento delle quote associative;
– assenza ingiustificata per almeno quattro sedute consecutive dell’Assemblea di tutti i rappresentanti di una Università aderente.

 

Articolo 19
TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

  1. Le notifiche di tutti gli atti e documenti possono anche avvenire via telematica secondo le indicazioni preventivamente fornite alla Segreteria del Consorzio dai destinatari.
  2. La documentazione telematica di avvenuta spedizione è da considerarsi quale ricevuta di inoltro valida a tutti gli effetti.

 

Articolo 20
NORME TRANSITORIE

Le quote di adesione dei soci per l’anno 1994 saranno versate al Consorzio in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.